Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
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mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».